Corruzione “diversificata” nel caso di parafarmaci
Chicorrompe il medico di base al fine di fargli prescrivere dei parafarmaci, prodotti dalla propria azienda, commette un reato ma, nel caso del medico, “non sussiste il «comparaggio farmaceutico». Il reato, infatti, caratterizza soltanto le «specialità medicinali» o altro «prodotto farmaceutico» e non è dunque applicabile agli integratori, che sono «prodotti alimentari»”.
Su tale punto la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, con la sentenza n. 51946 del 16 novembre 2018 chiarisce che: “…un integratore non è un farmaco, non è una specialità medicinale e non può essere considerato un prodotto ad uso farmaceutico; ne deriva che il ricorrente non corrispose denaro e/o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico”.
Ma allo stesso tempo la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del ricorrente (amministratore di un’azienda) per “corruzione propria”. Tale reato si configura quando la scelta discrezionale, del soggetto pubblico, è effettuata nell’esclusivo interesse del privato.
Scaturita per una serie di attività illecite, volte a favorire la prescrizione del parafarmaco, la corruzione, in quella circostanza, era “diversificata”: si andava dalla dazione di buoni carburanti da 50 euro a due medici di base, all’organizzazione di sponsorizzazioni e cene elettorali, in favore di un altro medico candidato alle elezioni comunali (oltre all’assunzione della moglie). In altro caso, la corresponsione di qualche migliaia di euro ad un primario di pediatria, con l’aggiunta dell’assunzione, come informatore farmaceutico, del figlio. Infine, il conferimento di circa 1.500 euro ad un medico di base presso la Asl di Cosenza.
È stata in ogni caso confermata la condanna per “corruzione propria” all’amministratore di una società che aveva messo in atto una serie di attività illecite, volte a favorire la prescrizione del parafarmaco. Secondo la Cassazione, le condotte sopra elencate non integrano il reato, meno grave, di “corruzione per esercizio della funzione” (che si configura nel caso in cui l’atto sia esattamente quello che sarebbe stato adottato senza l’attività illecita). Aggravante invece è “lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi” e comunque “diversi da quelli istituzionali”.
Non esiste reato di comparaggio farmaceutico, per chi corrompe il medico per far prescrivere parafarmaci. La Cassazione tra l’altro non ha considerato valida la doglianza che sosteneva la scriminante del “modico valore”, per i buoni carburante.
Sembra una sentenza (antecedente) che giustifica appieno l’attività dei Carabinieri del NAS di Palermo che, unitamente ai colleghi dell’Arma territoriale, a conclusione di un controllo svolto presso un negozio di alimenti dietetici, hanno proceduto al sequestro di 636 confezioni di integratori alimentari, in quanto non inclusi negli appositi registri istituiti presso il Ministero della Salute. Il valore della merce sequestrata è stata valutata in 15mila Euro.
La conclusione è che gli integratori “tanto di moda” forse hanno bisogno di più attenzione in riferimento alle libertà pubblicitarie e, in ambito sanitario (e farmaceutico il particolare), ad una maggior considerazione degli aspetti fisiopatologici “reali”.
BIBLIOWEB:
- “No al Comparaggio farmaceutico se parafarmaci” – Corte di Cassazione, Sezione sesta Penale, Sentenza n. 51946 / 2018 (in PDF allegato)
- Medici e falso ideologico http://newmicro.altervista.org/?p=6877
- Libertà di prescrivere http://newmicro.altervista.org/?p=6330
- Il Vademecum della Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
- Nesso di causalità http://newmicro.altervista.org/?p=6120
- Cassazione: colpa lieve & irresponsabile http://newmicro.altervista.org/?p=5686
- Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
- Il ritardo è colpevole http://newmicro.altervista.org/?p=5451
- Linee Guida e Buone pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
- Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
“No al Comparaggio farmaceutico se parafarmaci” – Corte di Cassazione, Sezione sesta Penale, Sentenza n. 51946 / 2018 (PDF)