Senza, non si può condannare il medico per omessa o tardiva diagnosi
Parlando di giurisprudenza uno dei concetti spesso richiamati è quello della certezza della pena. Ma non di meno è essenziale la trasparenza con cui vengono sviluppati i percorsi decisionali con cui si arriva alla condanna, ciò vuol dire individuare con esattezza le norme che si ritengono violate, altrimenti non è possibile comprendere l’addebito che i giudici fanno all’imputato.
Veniamo al caso preso i considerazione. Una dottoressa viene condannata in primo e secondo grado per il reato di lesioni colpose gravi perché, a causa della omessa diagnosi (art.590 commi 1 e 2, e art 583 cod. pen.) di carcinoma mammario, una donna è stata colpita dalla crescita del carcinoma da cui è derivata una malattia di 127 giorni. Verdetto a cui la dottoressa si oppone nel ricorso in Cassazione sollevando diversi motivi di doglianza.
Dalle prove è emerso che una diagnosi c’è stata e che la dottoressa ha proposto alla paziente due prelievi, suggerendo un esame istologico. Non è quindi chiaro se l’addebito è stato mosso in ragione di una omessa o tardiva diagnosi o di una scelta inappropriata dell’intervento diagnostico o terapeutico. Il quadro è lacunoso e contraddittorio tanto che non è dato comprendere esattamente l’addebito e le norme violate dalla dottoressa.
Con la sentenza n. 46662/2022, accoglie il secondo motivo del ricorso, nel valutare i profili di colpa medica il giudice deve prima di tutto individuare puntualmente la regola dell’arte medica violata, precisando, se il caso di specie è regolato da linee guida o da buone pratiche clinico assistenziali, verificando se e in che misura il medico si è discostato dalle stesse nel caso trattato.
In buona sostanza nella sentenza d’Appello non ha correttamente ricostruito e correttamente collegato gli elementi essenziali neanche espressamente oggetto di contestazione nemmeno contiene alcun cenno in ordine all’errore diagnostico, spostando il giudizio di colpevolezza cu altre condotte non contestate.
Va premesso che in tema di profili di colpa professionale del sanitario, la motivazione deve individuare in maniera puntuale la regola cautelare dell’ars medica che sarebbe stata violata, precisando se il caso concreto sia regolato da linee guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, appurando se e in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle stesse.
L’orientamento consolidato della Corte è che il nesso di causalità, nei reati colposi omissivi impropri, va provato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, è configurabile solo se si accerti che ipotizzandosi come avvenuta l’azione, l’evento non avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (con elevato grado di credibilità razionale)
Per la Cassazione, non si può condannare il medico per omessa o tardiva diagnosi se non vengono individuate con esattezza le norme che si ritengono violate, viene violata la regola della correlazione tra imputazione e sentenza.
Essendo trascorsi sette anni e sei mesi dal momento della consumazione del reato, è maturato il tempo per la prescrizione, che conduce all’annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali, senza rinvio (Art. 129 comma 2 c.p.p.), con esame in ogni caso dei motivi ai soli fini civili (Art. 578 c.p.p.).
BIBLIOWEB:
- Corte di Cassazione Quarta Sezione Penale, sentenza 46662/2022 (allegato PDF)
- Cooperazione colposa https://newmicro.altervista.org/?p=10024
- Bisturi ed imperizia https://newmicro.altervista.org/?p=9796
- Consulenze e Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=8888
- La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
- Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
- Rischio clinico e Linee Guida https://newmicro.altervista.org/?p=8004
- Il vademecum dalla Cassazione https://newmicro.altervista.org/?p=6312
- Colpa Grave, colpa lieve https://newmicro.altervista.org/?p=5505
- Il ritardo è colpevole https://newmicro.altervista.org/?p=5451
- Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate
- https://newmicro.altervista.org/?p=2996
- Responsabilità professionale: la legge c’è https://newmicro.altervista.org/?p=2450
Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale – Sentenza 46662/2022 (PDF)