Risponde penalmente il medico che ignora l’appello dell’infermiere
Concorrere alla cura del paziente è un dogma che riguarda tutte le categorie del personale sanitario: gli “attriti” o “rivendicazioni di ruolo” tra figure professionali non possono condizionare negativamente l’assistenza dovuta, specialmente in situazioni d’urgenza. Sembrerebbe ovvio, ma si è dovuta nuovamente pronunciare la Cassazione su una situazione di questo tipo. Se l’infermiere chiama, il medico deve rispondere, altrimenti rischia di subire una pesante condanna penale.
Per la Cassazione se il medico non visita un paziente, nonostante gli sia stata segnalata l’urgenza di tale atto sanitario, risponde anche per omissione di atti di ufficio. Lo aveva stabilito la Corte di cassazione con la sentenza numero 21631 del 2017, sancendo la definitiva condanna, per omissione di atti di ufficio, di un medico di guardia presso una Casa di Cura che si era rifiutato di andare a visitare un paziente passato da uno stato di agitazione, a quello di letargia e, infine, alla morte.
La decisione era suffragata dalle convergenti dichiarazioni rese dall’infermiera, dal figlio del paziente e dal contenuto della documentazione (nella quale erano registrate le condizioni del paziente gravemente malato). Il medico non si era mai recato al capezzale del paziente. Si era limitato a prescrivere, con direttive impartite all’infermiera, prima un farmaco tranquillante e poi dell’ossigeno, per la riscontrata crisi respiratoria
Il giudice ha la facoltà di controllare l’esercizio della discrezionalità tecnica dei sanitari e di concludere, laddove non vi sia un minimo di ragionevolezza, che il medico abbia agito con arbitrio. Per la Cassazione, poi, non va dimenticato che se il personale infermieristico segnala l’urgenza e l’indifferibilità di un atto sanitario, riscontrando una situazione di rischio effettivo per il paziente, il medico ha sempre l’obbligo di recarsi con tempestività a visitare il malato, per valutare direttamente le condizioni nelle quali egli si trova.
Per completezza, si ricorda che il reato di omissione di atti di ufficio si configura ogniqualvolta un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, rifiuta indebitamente un atto del proprio compito che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere assolto senza ritardo. La pena è quella della reclusione, da sei mesi a due anni.
A quattro anni di distanza, la VI sezione penale si trova nuovamente a trattare un caso simile, con omissione di atti d’ufficio riguardante un medico, in servizio presso la cardiologia intensiva di un ospedale fiorentino. Il professionista si era rifiutato di visitare il paziente, adducendo come motivo, che stava analizzando la documentazione relativa proprio a tale paziente, per decidere se farlo sottoporre ad intervento chirurgico. La segnalazione della situazione del paziente, da parte dell’infermiere, era stata origine di un alterco.
La decisione della Cassazione ribadisce che quando a richiedere l’intervento del medico siano figure professionali tecnicamente qualificate, quali gli “infermieri”, sul sanitario grava un preciso obbligo di procedere a visitare il paziente, con conseguente sussistenza del delitto di rifiuto d’atti d’ufficio, qualora ciò non avvenga. Nel caso di specie, quindi, giustamente i giudici di merito avevano ritenuto che il comportamento del sanitario era stato tale da costituire un rifiuto di atti d’ufficio, nonostante le condizioni difficili nelle quali il paziente versava già al momento del ricovero.
Infatti, per la Cassazione, “…esula da ogni preteso esercizio della discrezionalità il fatto che il ricorrente non fosse intervenuto per una visita diretta, dopo che il personale infermieristico aveva segnalato la progressiva ingravescenza, fino alla letargia, delle condizioni di salute del ricoverato“.
L’intervenuta prescrizione ha prodotto l’estinzione del reato, ma la ritenuta responsabilità del reato conferma la statuizione civile.
BIBLIOWEB:
- Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 marzo – 4 maggio 2017, n. 21631 (in PDF allegato)
- Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 12806 del 2021 (in PDF allegato)
- La colpa è una somma di elementi http://newmicro.altervista.org/?p=8656
- Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
- Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106
- Corretta qualificazione della condotta https://newmicro.altervista.org/?p=7502
- Il vademecum della Cassazione https://newmicro.altervista.org/?p=6312
- Il nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=6120
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- Colpa Grave, colpa lieve https://newmicro.altervista.org/?p=5505
- Il ritardo è colpevole https://newmicro.altervista.org/?p=5451
- Quando scatta la colpa medica https://newmicro.altervista.org/?p=4017
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 marzo – 4 maggio 2017, n. 2163 (PDF)
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 12806 del 2021 (PDF)