Se c’è l’assoluzione per colpa lieve scatta anche quella sugli effetti civili
Siaggiunge un nuovo “capitolo” giurisprudenziale sulla Responsabilità Sanitaria: per la Cassazione se la sentenza assolve gli imputati, indicando solo il lieve grado di colpa accertato in giudizio, deve ritenersi applicata ultrattivamente ed “in bonam partem” la legge Balduzzi e conseguentemente decadono anche gli effetti civili.
Secondo questo principio, la Cassazione quarta sezione penale, con la sentenza 5892/2019, ha confermato l’assoluzione di due medici di un “ASL” dal reato di omicidio colposo per il decesso di una paziente. La decisione ha coinvolto anche gli effetti civili, che a questo punto devono essere revocati dal giudice.
Il fatto. Per “imprudenza, imperizia e negligenza”, in riferimento al reato di cui all’art. 589 del codice penale, a due dottoresse del “Asl” erano stati contestati profili di colpa per aver omesso di procedere ad accertamenti diagnostici più approfonditi, determinando l’aumento del grado di malignità e aggressività della neoplasia, che affliggeva la paziente (dal capo di imputazione) poi deceduta
Le sentenze. La Corte di Appello aveva assolto le imputate con la formula ‘il fatto non costituisce reato’, ma non aveva chiarito se avesse ritenuto applicabile il decreto Balduzzi, in quanto norma più favorevole, seppure abrogata dalla legge n. 24 del 2017, né aveva indicato il profilo di colpa generica. Si era limitata a chiarire che si trattava di una colpa di grado lieve.
La Cassazione, con la sentenza 5892/2019, ha sottolineato che anche secondo la legge 24/2017 (Gelli) l’art. 590-sexies c.p., da questa introdotto, prevede che se l’evento lesivo si sia verificato in ambito sanitario, a causa di imperizia, la punibilità è esclusa se sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ovvero le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Ricorda che le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 590-sexies prevede una causa di non punibilità (applicabile ai fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 c.p.), che opera nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria, abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve, da imperizia, nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.
L’interpretazione della Cassazione della decisione della Corte di Appello è poi che “abbia inteso applicare ultrattivamente, in bonam partem, il citato art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189; disposizione che aveva dato luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., come sopra chiarito”. Estende quindi al campo civile gli effetti dell’impugnazione proposta dall’imputato, nei confronti della decisione di condanna, con la precisazione che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale, si riflette automaticamente sulla decisione relativa alla responsabilità civile.
Quindi la sentenza “non può che essere qualificata come sentenza assolutoria di merito: la Corte di Appello, in ragione del lieve grado di colpa accertato in giudizio, ha reputato che la condotta delle imputate rientrasse nell’ambito applicativo dell’esonero di responsabilità, per colpa lieve (art. 3, legge n. 189 del 2012), ma ha erroneamente confermato le statuizioni civili che erano contenute nella sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale”. La Cassazione ha conseguentemente annullato la sentenza, senza rinvio, per quanto riguarda le statuizioni civili, che vengono eliminate sia per l’Azienda sanitaria coinvolta e ricorrente sia per le due dottoresse imputate.
Con una successiva sentenza (8115/2019), sempre la Sezione Quarta Penale è ritornata sulla definizione della “non punibilità”, secondo la legge 24/2017: in pratica quando il medico può beneficiarne. Al di là del fatto (risultava coinvolta una Azienda Universitaria per lesioni personali colpose, dovute all’esito di trattamento medico sanitario) il giudizio precisa che la causa di non punibilità, prevista all’articolo 590-sexies:
- si applica solo ai fatti che possono essere inquadrati nel paradigma dell’articolo 589 c.p. (omicidio colposo) o in quello dell’articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose);
- opera solo se l’esercente la professione sanitaria ha individuato le LG adeguate al caso concreto e versa in colpa lieve da imperizia nell’attuazione delle relative raccomandazioni.
La causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli, invece, non si applica:
- se l’esercente la professione sanitaria è in colpa da imprudenza e da negligenza;
- se l’atto sanitario non è stato governato da linee guida o da buone pratiche;
- se il sanitario ha individuato e selezionato le linee guida o le buone pratiche, ma queste risultano inadeguate, con riferimento al caso concreto;
- se il sanitario ha agito con imperizia, nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle linee guida.
Quindi la Cassazione ha chiarito che: “..in tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria l’art. 590-sexies cod. pen. (introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24), prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o dell’art. 590 cod. pen., operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve, da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni, previste dalle stesse”.
“La suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate, dall’esercente la professione sanitaria, in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia, nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse”.
Decisamente importanti entrambe le sentenze. Definiscono i termini della frase che ogni imputato desidera per sé stesso: “Il fatto non costituisce reato”.
BIBLIOWEB:
- Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 5892 2019, depositata il 7 febbraio 2019 (in PDF allegato)
- Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 8115 2019, (in PDF allegato)
- Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
- Linee Guida e Buone pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
- Errare è umano, perseverare diabolico. Anche per la Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=4809
- Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
- Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
- Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 5892 – 2019 (PDF)
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 8115 – 2019 (PDF)