Il consenso informato e l’informazione al paziente
Una premessa “indispensabile”, al commento di questa sentenza, è contenuta in due commi dell’Art. 1 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31-1-2018. Scorriamoli.
Comma 3. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi famigliari o la parte dell’unione civile o il convivente, ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
Comma 8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
Ma veniamo alla sentenza 6688/2018 della Cassazione Civile: sottolinea come il ruolo di un’informazione incompleta (così come una informazione assente), danneggi il diritto del paziente. Per contro, una informazione completa deve spiegare le caratteristiche di gravità o di rischio di gravità di ciò che è emerso dagli accertamenti e deve segnalare in modo chiaro, per il paziente, la presenza di un’eventuale urgenza, prendendo in considerazione il grado di conoscenze scientifiche di questo.
Il fatto riguarda una donna sottoposta, in ospedale, ad un esame eco-mammario che permette all’ecografista di riscontrare formazioni debolmente ipoecogene ed anecogene. Il consiglio conseguente è di effettuare, a completamento diagnostico, una mammografia con consulenza senologica. La paziente quindi esegue una mammografia: visti gli esiti, lo stesso ecografista le consiglia una valutazione chirurgica, con un’eventuale prosecuzione diagnostica. Subito dopo, la signora viene visitata dal radiologo, che le suggerisce “un controllo a sei mesi”.
Cinque mesi dopo però, la paziente viene ricoverata nella stessa struttura ospedaliera. Diagnosi: carcinoma mammario metastatizzato. Il tumore la porta a morte in un anno e mezzo. Attribuendo quindi ai due medici “inidonea condotta professionale”, i famigliari chiedono all’Asl il risarcimento dei danni. La condanna (a risarcire il danno “da perdita di chance” e quello morale, dei famigliari) è legata all’effettuazione dei diversi esami, dai quali si evidenziava la malattia, ma senza debita informazione, risultando solo un linguaggio tecnico sulla diagnosi, senza possibilità di adeguata comprensione, da parte della stessa paziente, della gravità del suo stato di salute.
“L’obbligo di una informazione del paziente, da parte del medico, caratterizza la professione sanitaria, effettuata in modo completo e con modalità congrue, dato che il medico ha come oggetto della sua attività un corpo altrui”. La Cassazione (giurisprudenza) ha sviluppato il concetto della necessaria informazione non solo riguardo alla decisione di sottomettersi ai trattamenti proposti dal medico (consenso informato), ma anche nel caso della conoscenza dei risultati diagnostici, dato che costituiscono il presupposto dell’esercizio del diritto di autodeterminazione, in ordine a scelte successive della persona-paziente.
L’inadempimento dell’obbligo informativo, può quindi ledere il diritto all’integrità psicofisica e può parimenti incidere sul diritto all’autodeterminazione. L’autodeterminazione oramai struttura precipuamente il rapporto paziente/medico e deve essere tutelata. in modo effettivo e concreto, anche mediante informazioni trasmesse con modalità adeguate alle caratteristiche della persona che le riceve.
La Cassazione conclude, nel caso (come quello in oggetto) nel quale un medico effettua un esame diagnostico, entrando in diretto contatto con il paziente, che lo stilare un referto in termini scientifici sul suo risultato non è di per sé adempimento dell’obbligo di informazione, ma adempimento, nella parte conclusiva, dell’obbligo di effettuazione dell’esame. In sostanza, l’informazione che non illustra le caratteristiche di gravità o di rischio di gravità di quanto riscontrato da un esame diagnostico e che non segnala la presenza di un’eventuale urgenza, in modo specifico e ben percepibile dall’interlocutore, lede i diritti del paziente.
Partendo dal presupposto che l’obbligo informativo del medico è presente fin dagli accertamenti diagnostici, i giudici hanno chiarito che questo si adempie traducendo la diagnosi “a livello di conoscenza scientifica del paziente”, sia per quanto riguarda il suo significato intrinseco, sia per i limiti temporali entro i quali sottoporsi a ulteriori accertamenti od a trattamenti terapeutici e non può ridursi ad una “illustrazione tecnica atemporale”.
II danno subito dal malato terminale, non riguarda il mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto (sotto il profilo della mera possibilità di ottenerlo), come già chiarito dalla Corte (23846/2008), ma concerne la lesione di diritti relativi a beni che il soggetto già aveva, come il diritto all’esercizio delle proprie capacità psicofisiche (col diritto alle cure palliative, per mantenere il fisico in uno stato tollerabile del sensorio) ed alla conseguente gestione libera e consapevole di sé stesso, di cui la condotta medica lo ha privato.
La sentenza riguarda la radiologia: e per il laboratorio? Anche noi produciamo risultati diagnostici: è il caso di riflettere !?
BIBLIOWEB:
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” in vigore dal 31-1-2018. http://newmicro.altervista.org/?p=3801
- Cassazione Civile, sezione III, 19 marzo 2018 sentenza 6688 (in PDF allegato)
- Cassazione Civile, sezione III, 18 settembre 2008 sentenza 23846 http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Pareri/Diritto%20civile/Responsabilit_%20civile/default.aspx?id=5559&vistaraw=yes#
- Se il consenso è poco chiaro http://newmicro.altervista.org/?p=3938
Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Civile – Sentenza n.6688/2018 (PDF)